Le presenti disposizioni di carattere statale restano valide per ciascuna regione fintanto che norme regionali di dettaglio non recepiscono le direttive dell'{qlwiki title=”Unione europea”}. [Art. 10 comma 1 del dpr 74/2013] In ogni caso, le disposizioni nazionali restano un “riferimento minimo inderogabile” e le regioni assicurano la coerenza delle rispettive leggi e regolamenti regionali alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. [Art. 10 comma 2 del dpr 74/2013]
Definizioni
- impianto termico: “un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”. [Art. 1, c. , lett.f) del dpr 412/1993]
- potenza termica del focolare di un generatore di calore: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW; [Art. 1 del dpr 412/1993]
- potenza termica convenzionale di un generatore di calore: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l’unità di misura utilizzata è il kW; [Art. 1 del dpr 412/1993]
- potenza termica utile di un generatore di calore: la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall’involucro del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al camino; l’unità di misura utilizzata è il kW; [Art. 1 del dpr 412/1993]
- rendimento di combustione (sinonimo di “rendimento termico convenzionale”) di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; [Art. 1 del dpr 412/1993]
- rendimento termico utile di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare; [Art. 1 del dpr 412/1993]
- temperatura dell’aria in un ambiente: la temperatura dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364; [Art. 1 del dpr 412/1993]
- gradi giorno di una località: la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG). [Art. 1 del dpr 412/1993]
La zona climatica e i gradi giorno
“Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi – giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica”: [Art. 2 del dpr 412/1993]
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi – giorno non superiore a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi – giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi – giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi – giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi – giorno maggiore di 3.000.
La tabella dell’allegato A del dpr 412/1993, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l’altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza. [Art. 2 comma 2 del dpr 412/1993]
I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d’aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all’art. 9 comma 2 del dpr 412/1993 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al {qlwiki title=”Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato”} ed all'{qlwiki title=”ENEA”} ai fini delle successive modifiche dell’allegato A. [Art. 2 comma 3 del dpr 412/1993]
I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell’allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al {qlwiki title=”Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato”} e all'{qlwiki title=”ENEA”} e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza. [Art. 2 comma 4 del dpr 412/1993]
Classificazione generale degli edifici per categorie
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: [Art. 3 comma 1 del dpr 412/1993]
- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. [Art. 3 comma 2 del dpr 412/1993]
Valori massimi della temperatura ambiente
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’ immobiliare, non deve superare: [Art. 3 del dpr 74/2013]
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti di cui sopra è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. [Art. 3 del dpr 74/2013]
Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei limiti di temperatura di cui sopra, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui sopra, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori. [Art. 3 del dpr 74/2013]
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria di cui sopra, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo. [Art. 3 del dpr 74/2013]
Per il mancato rispetto dei limiti di temperatura di cui sopra, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 3000 euro a carico del proprietario, del conduttore dell’unità immobiliare, dell’amministratore del condominio, o dell’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità. [Art. 11 del dpr 74/2013]
I valori di temperatura fissati in deroga devono essere indicati nella relazione tecnica di progetto dell’impianto termico. [art. 4 comma 5 del dpr 412/1993]
Limiti di esercizio degli impianti termici
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati nel precedente paragrafo. [Art. 4 comma 1 del dpr 74/2013]
L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: [Art. 4 comma 2 del dpr 74/2013]
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. [Art. 4 comma 3 del dpr 74/2013]
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. [Art. 4 comma 4 del dpr 74/2013]
Le disposizioni di cui ai precedenti tre capoversi non si applicano: [Art. 4 comma 5 del dpr 74/2013]
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le disposizioni di cui sopra, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi: [Art. 4 comma 6 del dpr 74/2013]
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste all’articolo 4 comma 5 del dpr 74/2013, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui sopra;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
- impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
- impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui sopra, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto al raggiungimento del limite di temperatura di 16°C + 2°C di tolleranza.
Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente: [Art. 4 comma 7 del dpr 74/2013]
- l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
- le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
- il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a) del dpr 74/2013.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. Gli stessi sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti di cui sopra. [Art. 5 del dpr 74/2013]
Il responsabile dell’impianto
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. [Art. 6 comma 1 del dpr 74/2013]
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui sopra non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. [Art. 6 comma 2 del dpr 74/2013]
Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11 dell dpr 74/2013, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega. [Art. 6 comma 3 del dpr 74/2013]
Il terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. [Art. 6 comma 4 del dpr 74/2013]
Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato: [Art. 6 comma 5 del dpr 74/2013]
- della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile. [Art. 6 comma 6 del dpr 74/2013]
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. [Art. 6 comma 7 del dpr 74/2013]
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. [Art. 6 comma 8 del dpr 74/2013]
Controllo e manutenzione degli impianti termici
Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. [Art. 7 comma 1 del dlgs 192/2005] In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti di cui sopra, la sanzione amministrativa prescritta va dai 500 ai 3000 euro. [Art. 15 comma 5 del dlgs 192/2005]
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al precedente capoverso che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. [Art. 7 comma 2 del dlgs 192/2005]
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. [Art. 7 comma 1 del dpr 74/2013]
Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. [Art. 7 comma 2 del dpr 74/2013]
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. [Art. 7 comma 3 del dpr 74/2013]
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: [Art. 7 comma 4 del dpr 74/2013]
- quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- con quale frequenza le operazioni di cui sopra vadano effettuate.
Il libretto di impianto
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione“. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. [Art. 7 comma 5 del dpr 74/2013]
I modelli dei libretti di impianto di cui sopra e dei rapporti di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. [Art. 7 comma 6 del dpr 74/2013]
L’art. 11 comma 9 del dpr 412/1993 prevedeva che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW dovessero essere muniti di un “libretto di centrale” conforme all’allegato F al dpr 412/1993; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW dovevano invece essere muniti di un “libretto di impianto” conforme all’allegato G allo stesso DPR. Oggi, con l’entrata in vigore del DPR 16 APRILE 2013, n. 74 e del relativo regolamento di attuazione decreto ministeriale 10 febbraio 2014, sono entrati in vigore i nuovi modelli di libretti. In particolare, a norma del dpr 74/2013, i due libretti (di centrale e di impianto) sono stati unificati in un unico libretto, chiamato “libretto di impianto per la climatizzazione” o “libretto di impianto”, indipendentemente dalla potenza nominale dell’impianto.[1]
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale a seconda dei casi. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all’allegato H al dpr 412/1993. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all’evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto. [Art. 11 comma 4 del dpr 412/1993] [Art. 7 del dlgs 192/2005]
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all’ente competente per i controlli. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato. [Art. 11 comma 11 del dpr 412/1993]
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui sopra su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: [Art. 8 comma 1 del dpr 74/2013]
- il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo 192/2005;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Le operazioni di cui sopra sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del dpr 74/2013. [Art. 8 comma 2 del dpr 74/2013]
I controlli di efficienza energetica di cui sopra devono essere inoltre realizzati:. [Art. 8 comma 3 del dpr 74/2013]
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui sopra. [Art. 8 comma 4 del dpr 74/2013]
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del dpr 74/2013. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del dpr 74/2013. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 del dpr 74/2013 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo. [Art. 8 comma 5 del dpr 74/2013]
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B del dpr 74/2013. [Art. 8 comma 6 del dpr 74/2013]
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell’Allegato B del dpr 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 9 del dpr 74/2013, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. [Art. 8 comma 7 del dpr 74/2013]
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all’articolo 4, comma 6, lettera e) del dpr 74/2013. [Art. 8 comma 8 del dpr 74/2013]
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. [Art. 8 comma 9 del dpr 74/2013]
Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante. [Art. 8 comma 10 del dpr 74/2013]
Progettazione
Rendimento minimo dei generatori di calore
Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un “rendimento termico utile” conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. l generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un “rendimento di combustione” non inferiore ai valori riportati nell’allegato E al dpr 412/1993. [Art. 6 comma 1 del dpr 412/1993]
Alle disposizioni di cui sopra non sono soggetti: [Art. 6 comma 2 del dpr 412/1993]
- i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
- i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
- i generatori di calore policombustibili limitatamente al loro funzionamento coi carburanti alternativi anzidetti.
Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica. [Art. 5 comma 1 del dpr 412/1993]
Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l’adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW. [Art. 5 comma 2 del dpr 412/1993]
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell’acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all’ultima colonna dell’allegato B del dpr 412/1993 e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell’acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza. [Art. 5 comma 3 del dpr 412/1993]
Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l’inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni. [Art. 5 comma 4 del dpr 412/1993]
Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È possibile derogare a quanto sopra nei casi in cui: [Art. 5 comma 5 del dpr 412/1993]
- si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- il progettista attesta e assevera l’impossibilita’ tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
- si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
Per accedere alle deroghe di cui sopra, è obbligatorio:. [Art. 5 comma 6 del dpr 412/1993]
- nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui sopra. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, che comportino l’installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l’impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all’interno di locali abitati devono essere muniti all’origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996.. [Art. 5 comma 7 del dpr 412/1993]
Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di legge relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell’allegato B al dpr 412/1993. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell’impianto termico, devono essere coibentate separatamente.. [Art. 5 comma 8 del dpr 412/1993]
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l’impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali. [Art. 5 comma 9 del dpr 412/1993]
Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico, qualora per il rinnovo dell’aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l’adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell’aria ogni qual volta la portata totale dell’aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell’allegato C del dpr 412/1993. [Art. 5 del dpr 412/1993]
L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. [Art. 5 del dpr 412/1993]
Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate. [Art. 5 del dpr 412/1993]
Nella progettazione dei suddetti edifici pubblici o a uso pubblico, il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell’impatto ambientale. [Art. 5 del dpr 412/1993]
Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l’utilizzo di energia meccanica e l’utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui sopra vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite. [Art. 5 del dpr 412/1993]
L’allegato D al dpr 412/1993 individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L’adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d’utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide. [Art. 5 del dpr 412/1993]
Termoregolazione e contabilizzazione
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici. [Art. 7 del dpr 412/1993]
Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ± 2°C. [Art. 7 del dpr 412/1993]
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita’ immobiliare. [Art. 7 del dpr 412/1993]
Il sistema di termoregolazione di cui sopra può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell’unita’ immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore. [Art. 7 del dpr 412/1993]
Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d’uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l’intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione. [Art. 7 del dpr 412/1993]
Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore. [Art. 7 del dpr 412/1993]
L’eventuale non adozione dei sistemi di cui sopra deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell’art. 8 del dpr 412/1993. [Art. 7 del dpr 412/1993]
Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell’utenza. [Art. 7 del dpr 412/1993]
Requisiti della relazione tecnica
Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato. [Art. 8 comma 1 del dlgs 192/2005]
In attuazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 192/2005, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell’ambito della relazione di cui sopra è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. [Art. 8 comma 1-bis del dlgs 192/2005]
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui sopra, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e’ inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e’ accompagnata da tale documentazione asseverata. [Art. 8 comma 2 del dlgs 192/2005]
Una copia della documentazione di cui sopra è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. [Art. 8 comma 3 del dlgs 192/2005]
Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui sopra. [Art. 8 comma 4 del dlgs 192/2005]
I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e’ posto a carico dei richiedenti. [Art. 8 comma 5 del dlgs 192/2005]
Dettagli contrattuali
Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati. [Art.6 comma 9 del dlgs 192/2005]
Semplificazioni per certuni impianti solari
L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera. [Art. 26 comma 1 della legge 10/1991]
Riferimenti normativi
Artt. 267-298 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 – Modelli di “libretto di impianto per la climatizzazione” e di “rapporto di efficienza energetica”
Artt. 17 e 17-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 – Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (abrogato) – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Artt. 26, 27 e 32 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti.