I contenuti dell’APE

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L’attestato di prestazione energetica (APE), che è già stato definito in un altro articolo, dal titolo L’attestato di prestazione energetica (APE), ha dei requisiti, dei contenuti e un format secondo cui redigerlo. Questi saranno analizzati nella presente pagina.

I contenuti minimi di un APE sono definiti all’interno del decreto interministeriale 26 giugno 2015 e dei suoi allegati e appendici. In particolare, nell’art. 4 comma 4, è fornita una lista schematica dei contenuti (sono stati ricopiati dall’art. 6, c. 12, lett. b) del d.lgs. 192/2005.):

  • la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria
    non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in
    energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il
    riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
    climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • l’energia esportata;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
  • informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetica.

Il tecnico abilitato deve in ogni caso effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

“Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare sono indicate esplicitamente nel relativo attestato” di prestazione energetica. [Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Il servizio di attestazione della prestazione energetica di un edificio comprende il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori e include l’esecuzione di rilievi in sito o, se del caso, di verifiche di progetto, la classificazione dell’edificio e il rilascio dell’attestato.[Par. 7 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Format di legge

La legge impone che l’attestato di prestazione energetica abbia un format predeterminato; in caso di mancato utilizzo del format predisposto, l’ente o la regione o provincia autonomia che riceve l’attestazione ha l’obbligo di irrogare la sanzione prevista a norma del’art. 15, c. 3 del decreto legislativo 192/2005 e che va dai 700 ai 4200 euro, e i rispettivi ordini o collegi professionali vengono contattati per i provvedimenti disciplinari del caso. Il format da utilizzare è contenuto nell’Appendice B del decreto interministeriale 26 giugno 2015.

Anche gli attestati di qualificazione energetica hanno un format obbligatorio, riportato nell’Appendice D dello stesso decreto interministeriale 26 giugno 2015.

Informativa

Il soggetto certificatore ha l’obbligo di presentare al richiedente un’informativa nella quale sono illustrate “tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole”.[Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

L’informativa al richiedente deve specificare:[Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

  • il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della
    prestazione energetica previsti dalla legge;
  • le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione
    energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;
  • l’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo;
  • le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, ad esempio, l’esecuzione di prove in situ;
  • le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l’elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere.

Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.[Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Contenuti minimi del servizio di attestazione APE

Edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti

Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:

  • la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell’attestato di qualificazione energetica, con l’utilizzo del “Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al capitolo 4;
  • controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
  • una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.

A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera

Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

Edifici esistenti

Nel caso di immobili esistenti, il servizio di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica, da eseguire in conformità alle procedure e ai metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, e comunque della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal cliente.
Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:

  • un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di
    attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi
    su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
  • le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i
    metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità. L’attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l’attività del soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente.
Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari secondo le modalità previste alle presenti linee guida, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

Obbligo di presentazione alla Regione

L’attestato di prestazione energetica va anche presentato, da parte del soggetto certificatore, alla Regione o Provincia autonoma di competenza e, entro i quindici giorni successivi, esso può essere consegnato al richiedente. “La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.[Par. 7.1.5 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Aspetti generali relativi alla prestazione energetica

La prestazione energetica di un edificio è espressa attraverso il cosiddetto indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, espressa in kWh/m2 anno. L’indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren ), la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren) e la ventilazione (EPV,nren). Nel caso del settore non residenziale, si considerano anche i contributi dovuti all’illuminazione artificiale (EPL,nren) e al trasporto di persone e cose (EPT,nren).

L’attestato di prestazione energetica, inoltre, deve riportare anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo (EPH, EPW, EPV, EPC, EPL, EPT) in conformità con le definizioni e disposizioni del decreto legislativo e dell’Allegato 1, paragrafo 3.3, del decreto requisiti minimi. Gli indici di cui sopra indicano il livello di prestazione energetica dei singoli servizi e danno pertanto preziose informazione relative solo ad alcuni ambiti, che non è possibile dedurre solo dal’indice complessivo. In particolare:[Par. 2 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

  • EPH , indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, deriva dall’indice della capacità dell’involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il riscaldamento (EPH,nd : indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio) e dal rendimento dell’impianto di riscaldamento (ηH : rendimento medio stagionale dell’impianto di riscaldamento);
  • EPC , indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, deriva dall’indice della capacità dell’involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento (EPC,nd : indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio) e dal rendimento dell’impianto di raffrescamento (ηC : rendimento medio stagionale dell’impianto di raffrescamento).

È evidente che in entrambe le situazioni, climatizzazione invernale ed estiva, lo stesso indice di prestazione EP si può raggiungere con diverse combinazioni del fabbisogno EPnd e dell’efficienza dell’impianto η. [Par. 2 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

I servizi energetici che vengono presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio sono:

  • climatizzazione invernale;
  • climatizzazione estiva;
  • produzione di acqua calda sanitaria;
  • ventilazione meccanica;
  • l’illuminazione (solo edifici non residenziali);
  • il trasporto di persone o cose (solo edifici non residenziali).

“La determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti e dell’indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412“.[Par. 2 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Le procedure

Ai fini del calcolo della prestazione energetica dell’edificio si distingue tra “procedura” e “metodo“. La procedura di determinazione della prestazione energetica rappresenta l’insieme delle attività svolte dal professionista ai fini del calcolo, e non solo il calcolo in sé. Essa include:

  • l’attività di reperimento e di scelta dei dati in ingresso;
  • l’applicazione del corretto metodo di calcolo;
  • l’espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria;
  • l’individuazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.

Il metodo di calcolo, invece, non è che una parte della procedura scelta, e rappresenta la metodologia di calcolo vero proprio. I metodi sono “gli algoritmi, stabiliti dalle norme tecniche di riferimento, utilizzati per calcolare il gli indicatori numerici di prestazione energetica richiesti, a partire dagli opportuni dati di ingresso”.[Par. 3 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

La standardizzazione dei metodi e delle procedure a livello nazionale ha, tra i suoi scopi, soprattutto quello di uniformare le metodologie di calcolo facilitando così il confronto tra edifici su basi energetiche.. [Par. 3 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato

La procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi: [Par. 3.1 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

  • al clima e all’uso standard dell’edificio;
  • alle caratteristiche dell’edificio e degli impianti, così come rilevabili dal progetto energetico, previa verifica di rispondenza del costruito al progetto.

Procedura di calcolo da rilievo sull’edificio

La procedura di calcolo da rilievo sull’edificio prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull’edificio esistente, sulla base dei quali si esegue la valutazione della prestazione energetica secondo l’opportuno metodo di calcolo. In questo caso le modalità di reperimento dei dati di ingresso relativi all’edificio possono essere: [Par. 3.2 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

  • basate su procedure di rilievo, supportate anche da indagini strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento vigenti, nazionali o internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica;
  • ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali.

Nell’ambito di tale procedura sono utilizzabili metodi di calcolo semplificati, nel rispetto dei limiti indicati nel decreto, nelle presenti linee guida e in particolare dei limiti di scostamento di cui al paragrafo 4.3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015.

Criteri per l’applicazione delle procedure di calcolo

Ai fini della redazione dell’APE, sono rispettati i seguenti criteri per l’applicazione delle procedure di calcolo: [Par. 3.3 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

  • in caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, si applica la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato;
  • per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante, ferma restando la possibilità di avvalersi della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato, si può applicare la procedura di calcolo da rilievo.

Ai fini della redazione dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 192/2005, di cui il format tipo è riportato in Appendice D, si adotta la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato.
Ai fini della redazione dell’APE si utilizza altresì, ove disponibile, l’attestato di qualificazione energetica, previa verifica dei dati.
I dati di ingresso necessari per l’effettuazione della procedura di calcolo sono descritti nella relazione di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti intervenute in corso d’opera e previa verifica.
Nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso necessari è effettuata in occasione del rilievo in situ, i cui risultati sono raccolti nel relativo rapporto.
I documenti sopra indicati, riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante APE, e devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

I metodi di calcolo

Nell’ambito delle procedure, possono essere utilizzati i seguenti metodi di calcolo, nel rispetto delle condizioni indicate.

Metodo di calcolo di progetto

Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione energetica e dei rendimenti, e gli schemi di relazione tecnica approvati con il decreto di cui al comma 1, dell’articolo 8, del decreto legislativo 192/2005, in attuazione della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato, si procede nel rispetto dell’articolo 11 del decreto legislativo 192/2005, secondo i seguenti metodi di calcolo:

  • Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
  • UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
  • UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
    produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
  • UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
  • UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
  • UNI EN 15193 – Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

Il metodo di calcolo di progetto è applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione.

Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio

Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione energetica e dei rendimenti, e gli schemi di relazione tecnica approvati con il decreto di cui al comma 1, dell’articolo 8, del decreto legislativo 192/2005, in attuazione della “procedura di calcolo da rilievo sull’edificio”, sono previsti i seguenti livelli di approfondimento.

Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)

In merito alla procedura di calcolo da rilievo sull’edificio, il metodo di calcolo è quello previsto dalle medesime norme tecniche viste per il metodo di calcolo da progetto, con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici esistenti (a tal fine, le predette norme prevedono infatti, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, a esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione) previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell’edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l’ausilio di adeguate strumentazioni. Questo metodo è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologie edilizia e dalla dimensione.

Metodo semplificato

In merito alla procedura di calcolo da rilievo sull’edificio, il metodo di calcolo da rilievo in sito può essere semplificato, nel rispetto dei limiti indicati nel decreto legislativo 192/2005, nelle linee guida del decreto interministeriale 26 giugno 2015 e in particolare dei limiti di scostamento di cui al paragrafo 4.3 dello stesso decreto. Un software applicativo che utilizzi un metodo semplificato è predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR, ed è reso disponibile gratuitamente sui rispettivi siti internet. I metodi di calcolo semplificati sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.

La classificazione prestazionale

Le classi prestazionali

Il parametro principale di un qualsiasi attestato di prestazione energetica è sicuramente la cosiddetta classe prestazionale dell’edificio. Essa non è altro che una lettera alfabetica da A a G, laddove A può assumere i sottovalori A1, A2, A3 e A4. G rappresenta le prestazioni più scadenti da un punto di vista energetico, mentre A4, dall’altro lato, rappresenta prestazioni di massima efficienza. [Par. 5.1 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

La scala delle classi è definita sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento EPgl,nren,rif,standard (2019/21). La procedura che si segue per il calcolo della classe di appartenenza di un edificio consiste sostanzialmente in due fasi: [Par. 5.1 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

  • si determina il valore di EPgl,nren,rif,standard (2019/21), per l’edificio di riferimento secondo quanto
    previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, dotandolo delle tecnologie
    standard riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21;
  • si calcola il valore di EPgl,nren per l’immobile oggetto dell’attestazione e si individua la classe
    energetica da attribuire in base alla Tabella 2.

Tabella 1 – Tecnologie standard dell’edificio di riferimento

Tabella 2 – Scala di classificazione degli edifici

È opportuno precisare che l’edificio di riferimento viene valutato con impianti diversi a seconda delle situazioni. Ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi di cui al decreto dei requisiti minimi, l’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione dell’energia dell’edificio reale, mentre per la valutazione della prestazione energetica, l’edificio di riferimento si considera dotato degli impianti standard di cui alla Tabella 1. [Par. 5.1 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Ciò viene fatto al fine di ottimizzare le valutazioni. Nel caso della determinazione dei requisiti costruttivi, si agisce in modo da mantenere costanti i contributi degli impianti e mettere in risalto i soli miglioramenti legati all’involucro edilizio dell’edificio. Nel caso della valutazione della prestazione energetica, invece, si agisce in modo che sia i contributi dell’involucro che quello degli impianti contribuiscano alla valutazione della prestazione. [Par. 5.1 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio

Per quanto riguarda la prestazione energetica invernale dell’involucro, l’indicatore di cui alla Tabella 3 è definito a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio di riferimento (EPH,nd,limite (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando, come indicato dal pedice, che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra gli involucri edilizi di qualità alta e di qualità media. [Par. 5.2.1 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Tabella 3 – Indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti

Per quanto riguarda la prestazione energetica estiva dell’involucro, l’indicatore di cui alla Tabella 4 è definito in base alla trasmittanza termica periodica YIE e all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est /Asup utile di cui all’Allegato 1, capitolo 3 e Appendice A del decreto requisiti minimi.

Tabella 4 – Indicatore della prestazione energetica estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti

Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio pesato in base alle superfici, con l’esclusione delle superfici verticali esposte a nord. Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.

Comparazione della prestazione energetica degli immobili

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, lettera b), numero 4), del decreto legislativo 192/2005, nella prima pagina dell’APE, la sezione denominata “Riferimenti” posta accanto alla scala di classificazione, riporta gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell’immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione, tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.) nel caso che essi siano nuovi (quindi nel rispetto dei requisiti per gli edifici nuovi disposti dal decreto requisiti minimi) e nel caso che essi siano esistenti (l’indice in questo caso è riferito alla prestazione media degli edifici analoghi).
La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo. [Par. 5.2.2 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Prestazione degli impianti tecnici

Nell’APE sono indicati gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Sono altresì indicate le fonti, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno dell’immobile.
Sono riportati inoltre, per un’approfondita conoscenza delle prestazioni energetiche dell’immobile, i consumi annui stimati di energia secondo un uso standard dell’immobile stesso. Sono riportati infine gli indici di prestazione energetica dei singoli servizi. [Par. 2 e 5.2.3 dell’Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 – Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 – Ministero dello Sviluppo Economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n.154 del 3-7-2008 )

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

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