L’accesso all’insegnamento

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Le novità

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la {qlwiki title=”Legge di bilancio 2019″} (o, per meglio dire, la legge 30 dicembre 2018, n. 145). I commi 792-796 dell’articolo 1 della presente legge hanno semplificato non poco la procedura per ottenere la cosiddetta “abilitazione all’insegnamento”. In sostanza, i suddetti commi hanno modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che disciplina tra l’altro i requisiti di ammissione ai concorsi per insegnanti.[1]
In precedenza, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, oltre a un idoneo laurea, era necessario svolgere tre anni del cosiddetto {qlwiki title=”Tirocinio Formativo Attivo”} (TFA), con tutto ciò che questo comportava in termini di perdita di tempo. Inoltre, una volta ottenuta l’abilitazione e svolto il concorso, era necessario poi svolgere un anno aggiuntivo (che è tuttora previsto) di formazione iniziale e prova.

Oggi, invece, è richiesto acquisire i cosiddetti 24 CFU/CFA (Crediti Formativi Universitari o Accademici) in materie antropo-psico-pedagogiche. Nel caso in cui il proprio corso di laurea prevedesse già i crediti nelle discipline in questione, non è necessario sostenere i crediti, a patto però che siano rispettati i requisiti del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 (Modalità di acquisizione dei 24 {qlwiki title=”Crediti Formativi Universitari”} e Accademici). Questo decreto, tra l’altro, richiede che vengano rispettate alcune proporzioni tra i crediti nelle discipline ivi indicate.

Nel caso in cui il proprio corso di laurea non prevedesse l’acquisizione dei crediti in questione, sarà necessario acquisirli attraverso corsi appositi, attivati dalle università. Il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, all’articolo 3 comma 2, afferma chiaramente e inequivocabilmente che i crediti possono essere acquisiti solo presso enti appartenenti al sistema universitario oppure al sistema AFAM. Corsi esterni non verrebbero riconosciuti. Inoltre, lo stesso comma specifica che il numero di crediti acquisibile online non può superare i 12 CFU, cioè la metà.

I crediti possono essere acquisiti in forma:

  • curriculare – facenti parte del piano di studi del proprio corso di laurea;
  • aggiuntiva – come crediti aggiuntivi al propro corso di laurea;
  • extra-curriculare – erogati dalle università al di fuori di qualsiasi corso di laurea.

Come detto, i corsi devono rientrare nelle quattro categorie riportate all’articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616. Questi sono;

  • pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
  • psicologia;
  • antropologia;
  • metodologie e tecnologie didattiche generali.

La legge inoltre specifica che debbano essere acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari di cui sopra (art. 3,comma 4), e gli insegnamenti devono essere relativi al {qlwiki title=”settore scientifico-disciplinare”} (SSD) della classe di concorso scelta (art. 3); gli allegati del decreto forniscono ulteriori dettagli sui contenuti in relazione agli SSD. Le classi di concorso a cui permette di accedere il settore scientifico-discipinare del proprio corso di laurea sono specificate nel decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259.

Si tenga inoltre presente che la situazione cambia qualora si opti per l’insegnamento negli asili nido o nelle scuole primarie. In ogni caso, i requisiti sono riportati sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Riferimenti normativi

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