Le novità
Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la {qlwiki title=”Legge di bilancio 2019″} (o, per meglio dire, la legge 30 dicembre 2018, n. 145). I commi 792-796 dell’articolo 1 della presente legge hanno semplificato non poco la procedura per ottenere la cosiddetta “abilitazione all’insegnamento”. In sostanza, i suddetti commi hanno modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che disciplina tra l’altro i requisiti di ammissione ai concorsi per insegnanti.[1]
In precedenza, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, oltre a un idoneo laurea, era necessario svolgere tre anni del cosiddetto {qlwiki title=”Tirocinio Formativo Attivo”} (TFA), con tutto ciò che questo comportava in termini di perdita di tempo. Inoltre, una volta ottenuta l’abilitazione e svolto il concorso, era necessario poi svolgere un anno aggiuntivo (che è tuttora previsto) di formazione iniziale e prova.
Oggi, invece, è richiesto acquisire i cosiddetti 24 CFU/CFA (Crediti Formativi Universitari o Accademici) in materie antropo-psico-pedagogiche. Nel caso in cui il proprio corso di laurea prevedesse già i crediti nelle discipline in questione, non è necessario sostenere i crediti, a patto però che siano rispettati i requisiti del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 (Modalità di acquisizione dei 24 {qlwiki title=”Crediti Formativi Universitari”} e Accademici). Questo decreto, tra l’altro, richiede che vengano rispettate alcune proporzioni tra i crediti nelle discipline ivi indicate.
Nel caso in cui il proprio corso di laurea non prevedesse l’acquisizione dei crediti in questione, sarà necessario acquisirli attraverso corsi appositi, attivati dalle università. Il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, all’articolo 3 comma 2, afferma chiaramente e inequivocabilmente che i crediti possono essere acquisiti solo presso enti appartenenti al sistema universitario oppure al sistema AFAM. Corsi esterni non verrebbero riconosciuti. Inoltre, lo stesso comma specifica che il numero di crediti acquisibile online non può superare i 12 CFU, cioè la metà.
I crediti possono essere acquisiti in forma:
- curriculare – facenti parte del piano di studi del proprio corso di laurea;
- aggiuntiva – come crediti aggiuntivi al propro corso di laurea;
- extra-curriculare – erogati dalle università al di fuori di qualsiasi corso di laurea.
Come detto, i corsi devono rientrare nelle quattro categorie riportate all’articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616. Questi sono;
- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
- psicologia;
- antropologia;
- metodologie e tecnologie didattiche generali.
La legge inoltre specifica che debbano essere acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari di cui sopra (art. 3,comma 4), e gli insegnamenti devono essere relativi al {qlwiki title=”settore scientifico-disciplinare”} (SSD) della classe di concorso scelta (art. 3); gli allegati del decreto forniscono ulteriori dettagli sui contenuti in relazione agli SSD. Le classi di concorso a cui permette di accedere il settore scientifico-discipinare del proprio corso di laurea sono specificate nel decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259.
Si tenga inoltre presente che la situazione cambia qualora si opti per l’insegnamento negli asili nido o nelle scuole primarie. In ogni caso, i requisiti sono riportati sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Riferimenti normativi
- Decreto-Legge 3 maggio 1988, n. 140 – Misure urgenti per il personale della scuola (con modificazioni dalla L. 04 luglio 1988, n. 246)
- Legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Legge 3 maggio 1999, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.
- Art. 2, comma 416 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
- Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 – Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»
- Art. 1, commi 180-181 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 – Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259 – Classi di concorso per ciascuno {qlwiki title=”Settore scientifico-disciplinare”} (SSD)
- Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 – Modalità di acquisizione dei 24 Crediti Formativi Universitari e Accademici (CFU/CFA)
- Art. 1 commi 792-796 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019)
- Artt. 44-47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).