L’attestato di prestazione energetica (APE)

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L’attestato di prestazione energetica (APE) è un particolare documento introdotto dalla normativa italiana statale e incluso nelle normative regionali della maggior parte delle regioni italiane. Esso è stato introdotto nel 2013 dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e da altre leggi), andando a sostituire il precedente ACE (Attestato di Certificazione Energetica), oggi non più richiesto.[1]

Le modifiche del 2013 erano dovute soprattutto dalla necessità da parte dell’Italia di recepire la direttiva 2010/31/UE, evitando così gli effetti di una costosa procedura d’infrazione da parte dell'{qlwiki title=”Unione Europea”}. Le Regioni, a loro volta, in ragione della potestà legislativa concessa dalla costituzione (“governo del territorio”), hanno inglobato l’APE all’interno di un più ampio ambito che è quello della “sostenibilità energetica” degli edifici.[art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015]

Definizioni

Le definizioni sono fornite all’interno del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e vengono date per scontate in molti dei decreti ministeriali emanati in conseguenza della legge.

L'”attestato di prestazione” è definito come:

[Un] documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.[art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192]

La “prestazione energetica“, a sua volta, è definita come:

[La ] quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.[art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192]

L'”energia primaria” è invece definita come:

[L’] energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.[art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192]

Importante è anche la definizione di “edificio“, la quale include anche quella di singola unità immobiliare (“a sé stante”). L’edificio è definito come:

Un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.[art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192]

Il “fabbricato“, invece, si riferisce solo alle strutture edilize di un ‘”edificio” e non agli impianti ivi contenuti. Nella normativa, la definizione fornita é:

sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l’involucro dell’edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno.[art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192]

Altre definizioni sono:

  • superficie utile: superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.[allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192]

Quando è necessario

L’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sancisce i casi in cui l’APE è necessario e quando, come e a chi esibirlo.

Edifici di nuova costruzione oppure ristrutturazioni importanti

Gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da ristrutturazioni importanti richiedono che l’attestato di prestazione energetica venga rilasciato prima del rilasco del certificato di agibilità.[art.6, comma 1 del d. lgs. 192/2005]

Per edifici nuovi, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, mentre per edifici esistenti esso è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.[art.6, comma 1 del d. lgs. 192/2005]

“Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 8, del decreto legislativo [192/2005], il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso l’amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire”.[Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Vendita o locazione di immobili

Nei casi di vendita, trasferimento a titolo gratuito o locazione di immobili, l’APE dev’essere presentato dal proprietario dell’immobile già in fase di inizio delle trattative al potenziale acquirente o conduttore, il quale potrà poi decidere anche sulla base delle caratteristiche energetiche contenute nell’APE (art. 6, comma 2 del d. lgs. 192/2005).

Inoltre, i contratti di compravendita o locazione di immobili devono contenere una clausola in cui è specificato che l’acquirente o il conduttore “dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”. Una copia dell’APE dev’essere allegata al contratto, tranne “nei casi di locazione di singole unità immobiliari”. Le sanzioni per assenza di clausola di cui sopra oppure per mancata allegazione dell’APE possono variare dai 3.000€ fino ai 18.000€. Se l’omessa allegazione riguarda singole unità immobiliari, la sanzione va dai 1.000€ fino ai 4.000€ (art. 6, comma 3). Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione per le infrazioni di cui sopra è dimezzata.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare al {qlwiki title=”Ministero dello sviluppo economico”} la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.[art. 6, comma 3 del d. lgs. 192/2005]

Edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni

I proprietari o i responsabili della gestione degli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m3 hanno l’obbligo di avere sempre un attestato di prestazione energetica valido e di esibirlo all’ingresso o in altro luogo “chiaramente visibile al pubblico”.[art.6, comma 6 del d. lgs. 192/2005]

Edifici aperti al pubblico

I proprietari degli edifici aperti al pubblico con superficie totale maggiore di 500m3, per i quali sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in seguito a nuova costruzione, ristrutturazione importante, vendita, donazione o locazione hanno l’obbligo di esporlo all’ingresso dell’edificio o in altro luogo “chiaramente visibile al pubblico”.[art.6, comma 7 del d. lgs. 192/2005]

Edifici esclusi

L’art. 3, comma 3 disciplina il campo di esclusione dell’attestato di prestazione energetica nonché dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. L’Apppendice A del decreto interministeriale 26 giugno 2015 ripete quanto disposto dal decreto 192/2005 e aggiunge ulteriori dettagli degni di nota. Gli edifici esclusi sono:[art.3, comma 3 del d. lgs. 192/2005]

  • gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; l’attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale;[par. 1, Appendice A del decreto interministeriale 26 giugno 2015]
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;[Appendice A del decreto interministeriale 26 giugno 2015]
  • i fabbricati in costruzione, per i quali non si disponga dell’agibilità o dell’abitabilità al momento della compravendita. In particolare, si fa riferimento agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale” e a quelli venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;[Appendice A del decreto interministeriale 26 giugno 2015]
  • i manufatti, cioè quelle strutture edilizie non riconducibili alla definizione di edificio del d.lgs. 192/2005.[Appendice A del decreto interministeriale 26 giugno 2015]

Per i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti, resta l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme di efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.[Appendice A del decreto interministeriale 26 giugno 2015]

Edifici ricadenti nell’ambito del Codice dei beni culturali

Ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio sono esclusi dall’applicazione della d. lgs. 192/2005 “solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici”.[art.3, comma 3-bis del d. lgs. 192/2005]

Fabbricati isolati

Ai sensi dell’art. 3, comma 3-ter, i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati sono ricompresi nell’ambito del d.lgs. 192/2005 “limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica”.[art. 3, comma 3-ter del d. lgs. 192/2005]

Delimitazione

L’attestato di prestazione energetica può anche riferirsi a più unità immobiliari, ma solo a patto che “esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva”.[art. 6, comma 4 del d. lgs. 192/2005]

“Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato”.[Allegato 1 del dm 26 giugno 2015]

Durata e validità

Per quanto riguarda la durata, l’APE ha una durata massima di 10 anni, ma potrebbe essere necessario aggiornarlo prima dei 10 anni nel caso in cui siano state effettuate ristrutturazioni o riqualificazioni che abbiano cambiato la classe energetica dell’edificio. La validità temporale massima di 10 anni “è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.[art. 6, comma 5 del d. lgs. 192/2005]

“Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del d. lgs. 192/2005, sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica”.[art. 6, comma 5 del d. lgs. 192/2005]

Chi può redigerlo

I requisiti per poter redigere l’attestato di prestazione energetica e, in generale, per le certificazioni energetiche sono riportati nel DPR 75/2013 (art. 2, e in particolare il comma 3). L’art. 6, comma 2-bis chiarisce che quanto predisposto nel DPR 75/2013 vale anche per gli attestati di prestazione energetica.

In particolare, coloro che rientrano nelle liste del comma 3 sono abilitati grazie al semplice corso di studi al rilascio di attestati prestazione energetica (e in generale di certificazioni energetiche), mentre coloro che rientrano nelle liste del comma 4 devono conseguire un attestato di frequenza relativo a uno specifico corso di formazione della durata di 80 ore, i cui dettagli sono riportati nel successivo comma 5 e nell’allegato.[art. 2 del DPR 75/2013]

Indipendenza e imparzialità

L’art. 3 del DPR 75/2013, inoltre, sancisce che i tecnici abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e delle certificazioni devono essere indipendenti e imparziali, cioè non dev’esserci {qlwiki title=”conflitto di interessi”}. In particolare, la legge sancisce che, all’atto della firma della certificazione o dell’attestato, firmano una dichiarazione in cui dichiarano:

  • nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;.[art. 3, comma 1 del DPR 75/2013]
  • nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.[art. 3, comma 1 del DPR 75/2013]

Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui sopra si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi.[art. 3, comma 1-bis del DPR 75/2013]

L’art. 6, comma 1 del DPR 75/2013 fornisce una sorta di eccezione al requisito di indipendenza e imparzialità di cui sopra. Esso sancisce che qualora l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di prestazione energetica debba solo essere aggiornato, esso può essere aggiornato anche da un tecnico abilitato (secondo i requisiti di legge) dell’impresa di costruzioni o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.[art. 6, comma 1 del DPR 75/2013]

Il soggetto abilitato, inoltre, durante la redazione dell’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo, “al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.[art. 4, comma 6 del DM 26 giugno 2015]

Annunci di vendita o locazione

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.[art.6, comma 8 del d. lgs. 192/2005]

È inoltre obbligatorio utilizzare il format dell’Appendice C del decreto interministeriale 26 giugno 2015, fatta eccezione per gli annunci via internet o a mezzo stampa.[art.4, comma 7 del dm 26 giugno 2015]

L’attestato di qualificazione energetica (AQE)

L’attestato di qualificazione energetica può essere considerato una sorta di abbozzo di APE, contenente alcune informazioni di base ed è utilizzato in particolari situazioni in cui un APE vero e proprio non è ancora stato approntato.

L’attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell’attestato di prestazione energetica. A tale fine, l’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.[art.6, comma 11 del d. lgs. 192/2005]

L’attestato di qualificazione energetica deve, però, essere allegato, a pena di nullità, alla dichiarazione di fine dei lavori, opportunamente firmato dal direttore dei lavori, assieme alla dichiarazione, da parte dello stesso, che l’opera realizzata è conforme al progetto e ai contenuti della relazione tecnica relativi alla prestazione energetica.[art.8, comma 2 del d. lgs. 192/2005]

Ulteriori dettagli sull’AQE sono riportati nel decreto interministeriale 26 giugno 2015:

L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia dall’APE, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (che risulta solamente proposta dal tecnico che lo redige). L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE.[Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015]

Lo schema di attestato di qualificazione energetica è riportato nell’appendice D del decreto interministeriale 26 giugno 2015.

Progettazione

La legge fornisce precise indicazioni sui contenuti della relazione tecnica di progetto la quale, tra le altre cose, deve contenere “i calcoli e le verifiche” previsti dal decreto legislativo 192/2005:

Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.[art.8, comma 11 del d. lgs. 192/2005]

Quanto sopra non è richiesto se gli interventi riguardano unicamente:

  • l’installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW;
  • la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Sono anche forniti gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica:

Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione […].[art.8, comma 1 del d. lgs. 192/2005]

A norma dell’art. 6, comma 1-bis, inoltre, la relazione tecnica per edifici di nuova costruzione o interessati da ristrutturazione importante deve includere una “valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica”.

Inoltre, a norma dell’art. 28 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, “il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della” legge 9 gennaio 1991, n. 10.

“La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere”.[art. 28, comma 2 della legge 10/1991]

Ulteriore documentazione relativa ai calcoli e ai metodi di cui sopra dev’essere presentata insieme alla dichiarazione di fine lavori:

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.[art.8, commi 2 e 3 del d. lgs. 192/2005]

Sanzioni

L’art. 15 del d. lgs. 192/2005 fornisce chiare indicazioni sulle sanzioni applicate in caso di mancata o incompleta applicazione delle disposizioni della stessa legge. Anzitutto viene precisato che:

  • L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6
  • il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7
  • la relazione tecnica
  • l’asseverazione di conformità
  • l’attestato di qualificazione energetica (se obbligatorio)

sono redatti tutti nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come richiesto dalle leggi pertinenti.[art.15, comma 1 del d. lgs. 192/2005] Inoltre sono le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra a irrogare le sanzioni amministrative del decreto legislativo in questione.[art.15, comma 2 del d. lgs. 192/2005]

Fattispecie

Le sanzioni possono essere riassunte nel seguente modo:[art.15 del d. lgs. 192/2005]

  • relazione tecnica di progetto compilata non conformemente agli schemi e alle modalità del d. lgs. 192/2005 (art. 8, c.1 e 1-bis) e relativi decreti ministeriali: sanzione amministrativa da 700 a 4200 euro.
  • mancata presentazione in Comune insieme alla denuncia di inizio dei lavori da parte del proprietario dell’edificio o di chi ne ha titolo del progetto e della relazione tecnica, in duplice copia e sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che attesti la rispondenza del progetto ai requisiti della legge 9 gennaio 1991, n. 10: sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro.[art.34 comma 1 della legge 10/1991]
  • attestato di prestazione energetica compilato non conformemente agli schemi, alle modalità e alle metodologie di cui al d. lgs. 192/2005 (art. 6) e relativi decreti ministeriali: sanzione amministrativa da 700 a 4200 euro.
  • mancata presentazione, da parte del direttore dei lavori dell’asseverazione di conformità e dell’attestato di qualificazione energetica: sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro.

Le sanzioni di cui sopra, inoltre, sono accompagnate dalla segnalazione, da parte del comune, all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari.[art.15 del d. lgs. 192/2005]

Impianti di climatizzazione

  • Mancato controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione (art. 7, comma 1) da parte del proprietario o del conduttore dell’unità immobiliare, dell’amministratore del condominio, o dell’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità: sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro.[art.15, comma 5 del d. lgs. 192/2005]
  • Mancata scrittura e firma del rapporto di controllo tecnico (art. 7, comma 2) da parte dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione: sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.[art.15, comma 6 del d. lgs. 192/2005]

Costruzione, ristrutturazione, trasferimento, vendita, annunci

  • mancata approntamento dell’attestato di prestazione energetica per edifici di nuova costruzione prima del rilascio del {qlwiki title=”certificato di agibilità”} da parte del costruttore: sanzione amministrativa da 3000 a 18000 euro.[art.15, comma 7 del d. lgs. 192/2005]
  • mancata approntamento dell’attestato di prestazione energetica per edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti prima del rilascio del {qlwiki title=”certificato di agibilità”} da parte del proprietario: sanzione amministrativa da 3000 a 18000 euro.[art.15, comma 7 del d. lgs. 192/2005]
  • mancata approntamento dell’attestato di prestazione energetica da parte del proprietario in caso di vendita o nuovo contratto di locazione: sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro.[art.15, commi 8 e 9 del d. lgs. 192/2005]
  • mancata indicazione dei parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione da parte del responsabile dell’annuncio: sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro.[art.15, comma 10 del d. lgs. 192/2005]

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 – Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 – Ministero dello Sviluppo Economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (abrogato) – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n.154 del 3-7-2008 )

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

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