Con decreto del 5 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.102 del 18-04-2020), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato dei “moduli” secondo i quali il bilancio dei cosiddetti enti del Terzo settore dev’essere redatto.
La disposizioni per una standardizzazione dei bilanci degli enti del terzo settore erano state emanate dal d.lgs. 117/2017 (chiamato “Codice del Terzo settore”) e in particolare l’art. 13, comma3 sancisce che
Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Il decreto è stato emanato il 5 marzo 2020 e pubblicato in data 18 aprile 2020 e in allegato contiene, più che dei moduli veri e propri, una lista delle voci di bilancio e delle indicazioni sulla loro stesura.
Vi è una suddivisione in base al fatto che l’associazione superi o meno la soglia dei 220.000,00 euro di entrate. Se non supera tale soglia, può adottare la forma semplificata del rendiconto per cassa. L’entrata in vigore della modulistica in questione è specificata all’interno dello stesso decreto ministeriale all’ art. 3:
Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
L’entrata in vigore dell’obbligo della modulistica è pertanto prevista per il bilancio relativo all’anno 2021.
Riferimenti normativi
Comunicato di rettifica relativo al decreto 5 marzo 2020 recante «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».
Decreto ministeriale 5 marzo 2020 – Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.