Gli orizzonti del private debt

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Il decreto-legge 50/2017 (successivamente convertito in legge con modificazioni) ha introdotto rilevanti modifiche nel campo del private debt.[1]

Ricordiamo che col termine private debt si intende l’erogazione di finanziamenti da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dalle banche che si configurano come debito per le imprese che lo ricevono. Si distinguono dal private equity, il quale invece consiste nell’acquisto di quote azionarie (e pertanto implica l’ingresso nella compagine societaria, anche attraverso aumenti di capitale). È ben chiaro da quanto detto che il private debt implica debito per la società che riceve il finanziamento e questo “deteriora” i bilanci e la situazione finanziaria della società, che dovrà pagare gli interessi del finanziamento e restituire il finanziamento a termine. Al contrario, il private equity consente l’ingresso di denaro all’interno della società senza interessi e senza obbligo di restituzione, ma stravolge la compagine societaria e può anche condurre alla perdita del controllo della stessa da parte dei soci storici o fondatori della società.

Il dl 50/2017 ha innovato profondamente il diritto societario italiano, consentendo anche alle pmi non quotate di “offrirsi al pubblico” attraverso il crowdfunding.

Riferimenti

Art. 57 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Art. 1 commi 88 e succ. della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 

Artt. 25-32 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Artt. 1-4-bis del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese. 

AIFI e Deloitte – I fondi di private debt – Un percorso per il mercato, febbraio 2021